Il Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

20/07/2022

Il Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che entrerà in vigore dal prossimo 4/10/2022, il D.M. 2/9/21 rinnova il D.M. 10/3/98, che da più di vent’anni è stato il punto di riferimento legislativo delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nei posti di lavoro. 

Il testo della nuova normativa tratta vari aspetti fondamentali della sicurezza antincendio, in 8 articoli e 5 allegati:

  1. Gestione della Sicurezza antincendio in esercizio;
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  4. Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  5. Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

 

I principali cambiamenti 

I principali cambiamenti si trovano nell’allegato 3 “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio” che introduce nuove linee guida per formazione e aggiornamento degli addetti al servizio di prevenzione incendi.

All’art. 5, comma 5 si indica che la frequenza dell’aggiornamento viene posticipata dai 3 anni ai 5 anni dalla data di prima formazione. Se l’addetto antincendio designato ha svolto la prima formazione o l’aggiornamento da più di 5 anni, dovrà frequentare un corso di aggiornamento entro i 12 mesi successivi dall’entrata in vigore del D.M.

 

I corsi antincendio cambiano nome

Il D.M. attribuisce anche una nuova nomenclatura ai corsi antincendio, mantenendone la divisione in tre diversi gruppi in base ad attività e a relativo rischio incendio:

  • Attività Livello 1: ex Antincendio Rischio Basso (attività che, in base al tipo di produzione, ha bassa presenza di sostanze e/o materiale);
  • Attività di Livello 2: ex Antincendio Rischio Medio (quelle attività che, in base al tipo di produzione, presenta diverse sostanze e/o materiale infiammabili con probabilità di propagazione);
  • Attività di Livello 3: ex Antincendio Rischio Alto (tutti quei luoghi in cui c’è forte probabilità di sviluppo di incendi e propagazione delle fiamme).

 

 

La formazione dell’addetto antincendio

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendio, lotta antincendio o gestione delle emergenze (“Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.

Le principali novità del nuovo decreto riguardano:

  • Introduzione dell’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni della formazione degli addetti antincendio.
  • Svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di Livello 1 e in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. È prevista una parte pratica da svolgere in presenza per tutti i livelli di rischio. Mentre, in precedenza, la formazione antincendio rischio basso (nuovo Livello 1), prevedeva la visione di video o immagini delle attrezzature da utilizzare durante un’emergenza incendio, adesso prevede anche una parte pratica presso il campo prove.

Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio e prevede ancora 3 tipi di corsi di formazione:

  • Corso “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (4 ore).
  • Corso “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (8 ore).
  • Corso “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 (16 ore).

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio:

  • Corso “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1 (2 ore).
  • Corso “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2 (5 ore).
  • Corso “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3 (8 ore).

Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio potranno avvenire in FAD (Formazione A Distanza) di tipo sincrono: in videoconferenza e con l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti a carattere teorico.

 

Periodo di transizione tra vecchio e nuovo Decreto

Il D.M. 2/9/21 entrerà in vigore il 4/10/22 ma per il periodo transitorio, si precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023).

Di conseguenza, fino al 4/4/23 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per ciò che concerne l’aggiornamentogli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  • oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono stati svolti da più di 5 annigli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/23.


Requisiti del docente dei corsi antincendio

A differenza del decreto precedente che non richiedeva alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Questi i requisiti richiesti al formatore/docente dei corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti antincendio:

  • Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:
    • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico sia in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
    • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
    • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
    • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
  • Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte teorica per il livello 1, 2 e 3:
    • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
    • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
    • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
    • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Inoltre, sono ritenuti qualificati i docenti che:

  • possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V 
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.


I corsi di formazione per docente antincendio

Dunque, in Nuovo Decreto prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica.

In particolare, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

  • sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
  • terminano con un esame finale, organizzato e svolto dai Vigili del Fuoco, con prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

  • Corso di tipo A: durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, con esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
  • Corso di tipo B: durata di 48 ore, che abilita il docente alla formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
  • Corso di tipo C: durata di 28 ore, che abilita il docente alla formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.


Aggiornamento del docente antincendio

Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio, è necessario aggiornarsi ogni 5 anni frequentando:

  • Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dura almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
  • Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dura almeno 12 ore.
  • Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dura almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

Per l’aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 solo per la parte teorica. È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD (formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.